La cambiale è un titolo%20di%20credito%20all'ordine formale che contiene un ordine incondizionato di pagamento, rivolto a un soggetto (il trattario), di pagare una somma determinata ad un altro soggetto (il prenditore o beneficiario) alla scadenza indicata nel titolo. In sostanza, è una promessa di pagamento futura.
La cambiale è regolata dal Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria). Per essere valida, deve contenere determinati elementi obbligatori:
L'assenza di uno di questi elementi, salvo alcune eccezioni specificamente previste dalla legge, rende la cambiale nulla.
Esistono principalmente due tipi di cambiale:
La cambiale è un titolo all'ordine e, pertanto, si trasferisce mediante girata, una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il possessore (girante) ordina al debitore di pagare a un altro soggetto (giratario).
La cambiale può avere diverse scadenze:
In caso di mancato pagamento della cambiale alla scadenza, il prenditore (o l'ultimo giratario) deve elevare il protesto, un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario che accerta il mancato pagamento. Il protesto è necessario per poter agire in via esecutiva contro il debitore (e gli eventuali obbligati in via di regresso).
Se il trattario non paga la cambiale, il prenditore (o l'ultimo giratario) può agire in via di regresso contro il traente, i giranti precedenti e i loro avallanti (cioè coloro che hanno garantito il pagamento della cambiale).
L'avallo è una garanzia cambiaria con cui un soggetto (avallante) si impegna a pagare la cambiale al posto del debitore principale (avallato).
L'azione cambiaria si prescrive in tempi relativamente brevi:
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